Sez. 1, Sentenza n. 9393 del 18/05/2004 (Rv. 572924 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE | Cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi - Anticipazioni ed esborsi per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi - Debito di conferimento - Esclusione - Uscita del socio dalla cooperativa - Domanda di restituzione di tali anticipazioni ed esborsi - Disciplina della liquidazione della quota sociale (art. 2529 cod. civ.) - Applicabilità - Esclusione - Deroga convenzionale - Salvezza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE
Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, e salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)