Sez. L, Sentenza n. 1082 del 03/02/1998 (Rv. 512171 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Difensore - Decesso - Incidenza sul giudizio - Esclusione - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il decesso del difensore dopo il deposito del ricorso per Cassazione non incide sul giudizio e non richiede adempimenti da parte della cancelleria (come la rinnovazione della notificazione), atteso che il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e non è perciò suscettibile di interruzione quando si verifichi uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300, 301 cod. proc. civ., senza che, peraltro, sia configurabile un contrasto con l'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa, posto che nel giudizio di Cassazione la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata all'atto del ricorso, rispetto al quale la discussione orale in udienza assume solo un valore complementare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)