Sez. 1, Sentenza n. 679 del 26/01/1999 (Rv. 522611 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Interruzione automatica - Eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 301 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
In tema di interruzione del processo, l'impianto normativo di cui agli artt. 299 segg. del codice di procedura civile, sì come rimodellato dagli interventi della Corte costituzionale con le pronunce n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, è tale da far ritenere manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 301, stesso codice, nella parte in cui prevede l'automatica interruzione del processo quale effetto della morte o dell'impedimento del procuratore (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima la S.C. ha, ancora, aggiunto, con riferimento al caso di specie, che, della asserita slealtà processuale della controparte lamentata dal ricorrente, sotto il profilo del dolo da omissione di comunicazione dell'evento morte da lei pur conosciuto, non era traccia di prova alcuna nel processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)