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Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 06/04/2004 (Rv. 571888 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Ricorso alle formalità dell'art. 143 cod. proc. civ. - Legittimità - Condizioni - Obbligo del notificante di effettuare tutte le ricerche consigliate dalla normale diligenza - Sussistenza - Specifica menzione nella relazione di notifica delle indagini espletate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571888-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore alla notifica prevista dall'art. 143 cod. proc. civ. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico. La sussistenza del predetto presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso la residenza anagrafica; ciò, tuttavia, richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre, è necessario che, come previsto dall'art. 148 cod. proc. civ., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato la nullità della notifica eseguita a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. in un caso nel quale nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario si era limitato a riferire che "da informazioni e ricerche assunte in loco" il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato, tale generico tenore della relazione non consentendo di avere contezza dell'attività in concreto svolta né di verificare che fossero state svolte le indagini e raccolte le informazioni che la situazione consentiva; ed ha altresì escluso che la relazione negativa potesse ritenersi giustificata dalla mancata indicazione della denominazione sociale e del nome dell'amministratore sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo ove la società aveva sede e l'amministratore il proprio domicilio anagrafico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)