Sez. 1 - , Ordinanza n. 28803 del 09/11/2018 (Rv. 651456 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione del ricorso e del decreto in mancanza di indirizzo PEC - Passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale - Presupposto dell’irreperibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell'irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società sia stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purchè l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legisl. 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)