Sez. 1, Sentenza n. 12333 del 05/12/1998 (Rv. 521428 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Diritto al conseguimento dei ratei dell'assegno di mantenimento - Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)