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Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 (Rv. 580930 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio - Diritto al conseguimento dei ratei dell'assegno di mantenimento - Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580930-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)