Sez. 1, Sentenza n. 1879 del 21/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204693 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Ricorso "per saltum" - Deduzione della violazione di legge - Ammissibilità - Deduzione del vizio di motivazione - Esclusione - Deduzione dell'assoluta mancanza di motivazione - Ammissibilità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi
Con riferimento alle impugnazioni in materia di misure cautelari personali, quando venga proposto ricorso "per saltum" in cassazione contro l'ordinanza del G.I.P. impositiva della misura, a norma dell' art. 311 comma secondo cod. proc. pen. le doglianze proponibili sono soltanto quelle relative alla violazione di legge, e non quelle relative al vizio di motivazione che non si concreti in assoluta mancanza di motivazione comportante violazione dell'art. 125 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)