Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 12/11/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 208944 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge - Mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie in materia di misure cautelari reali.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
Quando il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (come è previsto, in materia di misure cautelari reali, dall'art.325 c.p.p.), non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la "mancanza" o la "manifesta illogicità" della motivazione, specificamente previste come vizi di motivazione dall'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)