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Sez. 1, Sentenza n. 2383 del 28/04/1998 Cc. (dep. 05/06/1998) Rv. 210670 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso ammesso solo per violazione di legge - Nozione di "violazione di legge" - Limitazione alla sola inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto normativo -Implicazioni in tema di mancanza o illogicità della motivazione.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210670-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

Quando il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per "violazione di legge"(come nella previsione del ricorso "per saltum" avverso ordinanza applicativa di misura cautelare, di cui all'art.311, comma 2, c.p.p.), detta violazione va intesa in senso stretto, e cioè come inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto normativo; ragion per cui, mentre in essa può farsi rientrare il caso dell'assoluta mancanza di motivazione (previsto come causa di nullità dall'art.125, comma 3, c.p.p), ne rimane invece escluso quello dell'illogicità della motivazione stessa, trattandosi, in quest'ultima ipotesi, di vizio deducibile unicamente ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)