Sez. 3, Sentenza n. 12291 del 05/07/2004 (Rv. 574147 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE | Contratto di locazione scaduto - Sussistenza del diritto - Esclusione - Legge speciale per Venezia - Conduttore di immobile ad uso abitativo con contratto scaduto - Diritto di prelazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE
Il diritto di prelazione o di riscatto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore del conduttore di immobile non abitativo, presuppone che la locazione sia in corso "de iure" al momento in cui il locatore aliena l'immobile locato, atteso che la sussistenza del rapporto costituisce l'elemento essenziale per la destinazione dell'immobile all'attività imprenditoriale alla cui conservazione è finalizzata la prelazione stessa, restando pertanto esclusa la permanenza di detto diritto nei periodi di dilazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio o di ritardo nella restituzione dell'immobile. Altrettanto vale per l'analogo diritto previsto in favore dei conduttori di immobili destinati ad uso di abitazione dall'art. 3 secondo comma della legge n. 360 del 1991, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia, disposizione che rinvia alla disciplina di cui ai citati articoli 38 e 39, senza altra modificazione che ne consenta l'applicazione a favore di soggetti diversi da quelli legittimati dall'art. 38 e in particolare a favore dei beneficiari della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta dal primo comma dell'art. 3, attesa l'autonoma ratio dei due istituti, l'uno inteso ad assicurare agli sfrattati un tempo sufficiente per reperire altro alloggio e l'altro finalizzato alla permanenza nella popolazione residente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 360 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)