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Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 28/02/2012 (Rv. 621942 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Titolare di un maso chiuso - Diritto di prelazione agraria in caso di vendita di terreno confinante - Sussistenza - Fondamento - Regime antecedente l'entrata in vigore della legge provinciale di Bolzano n. 4 del 2008 - Criteri.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621942-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'istituto della prelazione agraria, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, non è di per sé incompatibile, da un punto di vista logico, economico o giuridico, con quello del maso chiuso di cui alla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, ricorrendo le condizioni contenute nelle citate norme, il titolare di un maso chiuso, che rivesta la qualità di coltivatore diretto, è ammesso ad esercitare il diritto di prelazione agraria del confinante anche nel regime previgente l'entrata in vigore della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, il cui art. 23, modificando l'art. 10, commi 5 e 6, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, ha espressamente riconosciuto tale diritto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 7, Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 10, Legge Prov. Bolzano 10/06/2008 num. 4 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)