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Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 23/06/1999 (Rv. 527866 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Retratto agrario - Condizioni - Destinazione agricola del fondo - Momenti rilevanti - Fattispecie relativa a riscatto di maso chiuso.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527866-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà, col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto agrario comunicata dal retraente al retrattato. (Fattispecie relativa a diritto di prelazione fatto valere da mezzadri di un maso chiuso).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)