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Sez. 3, Ordinanza n. 21073 del 21/06/2026 (Rv. 678625-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione - Sufficienza - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678625-01

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta va apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)