Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE
probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.
138233 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE In genere.
152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)