Sez. L, Sentenza n. 8359 del 26/07/1991 (Rv. 473326 - 01)
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti, disciplina anteriore alla riforma del 1972) - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - In genere | Scadenza o revoca della concessione - Artt. 2112 cod. civ. e 11 del R.D.L. n. 1825 del 1924 - Applicabilità - Esclusione - Obblighi dell'esattore subentrante - Individuazione - Limiti.
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti, disciplina anteriore alla riforma del 1972) - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - In genere
Le gestioni di appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette ripetono origine e titolo dai provvedimenti di concessione, la cui scadenza o revoca, dando luogo ad un caso di cessazione di azienda, rende inapplicabili gli artt. 2112 cod. civ. e 11 R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 al personale della gestione cessata che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, venga mantenuto in servizio "ope legis" ai sensi dell'art. 140 T.U. 15 maggio 1963 n. 858 dalla gestione che subentra a titolo originario in forza di autonoma concessione. Consegue che l'esattore subentrante assume non già tutti gli obblighi contrattuali dell'esattore precedente ma soltanto quelli che gli impone la legge, tra cui (ex art. 102 T.U. cit.) quelli derivanti dai contratti collettivi di lavoro; egli pertanto non è tenuto a riconoscere qualifiche attribuite dal precedente esattore che non trovino rispondenza nella normativa collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)