Sez. L, Sentenza n. 5573 del 05/06/1998 (Rv. 516136 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Requisito della costituzione di nuova azienda con incremento occupazionale - Attività di esercizio di linee di trasporto in concessione - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Elementi ostativi - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di diritto agli sgravi contributivi previsti dagli art. 18, quarto comma, D.L. 30 agosto 1968 n. 18 (nel testo sostituito dall'art. 1 legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e 1, primo comma, D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (nel testo sostituito dall'articolo unico legge di conversione 4 agosto 1971 n. 589), al fine di stabilire se si è effettivamente in presenza di una azienda di costituita "ex novo" con utilizzazione di lavoratori integranti un incremento occupazionale, non può essere qualificata, in relazione ad attività di esercizio di autolinee in concessione, quale trasferimento di un ramo d'azienda una fattispecie in cui svolga un ruolo essenziale la concessione al presunto soggetto cessionario, da parte dell'autorità competente, di una linea prima concessa al presunto soggetto cedente, poiché tale circostanza è giuridicamente ostativa della configurabilità di un trasferimento d'azienda. (Nella specie, la società originariamente titolare anche della linea in questione, nel liquidare la quota dei un socio recedente, gli aveva ceduto alcuni autobus e assicurato il consenso al trasferimento in suo favore della concessione di una linea; tale socio aveva costituito una nuova società ed effettivamente ottenuto la concessione della linea in questione, gestita utilizzando un autista già alle dipendenze dell'altra società; la S.C. ha annullato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il trasferimento di un ramo d'azienda e correlativamente aveva escluso l'incremento occupazionale, e ha demandato al giudice di rinvio di compiere i necessari accertamenti nel rispetto del riportato principio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)