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Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 29/04/1999 (Rv. 525906 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Opposizione contro cartella esattoriale - Sopravvenuta cessazione dell'attività esattoriale da parte del soggetto titolare dell'esattoria - Rilevanza ai fini della legittimazione passiva - Esclusione - Principio della autonomia di ogni concessione esattoriale - Rilevanza - Fattispecie relativa a cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525906-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

La cessazione dell'attività esattoriale da parte del soggetto titolare dell'esattoria dopo la proposizione del giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali (nella specie disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, avendo le cartelle ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie) non fa venire la legittimazione passiva del soggetto medesimo, in applicazione del principio di autonomia di ogni concessione del servizio di riscossione dei tributi (e, ipotizzando anche la configurabilità di una successione a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del giudizio, per effetto di quanto dispone al riguardo l'art. 111 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)