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Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 12/12/1978 (Rv. 395707 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395707-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'elemento soggettivo necessario ad integrare le ipotesi della molestia possessoria e dello spoglio si manifesta normalmente come insito nell'operato materiale dell'autore della molestia e dello spoglio; tuttavia, quando un'Azione, pur incidendo obbiettivamente sul possesso altrui, non consenta di accertare l'elemento psichico sotteso, in tal caso l'animus ben puo essere ravvisato a posteriori, a seconda che il soggetto si dimostri pronto a recedere dal suo comportamento, ovvero, col mantenere immutata la nuova situazione creatasi, dimostri di voler profittare, e in effetti profitti, della lesione subita dal possessore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)