Sez. 2, Sentenza n. 775 del 28/01/1987 (Rv. 450460 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - A POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - A POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di tutela possessoria - con riguardo al caso di lesione del possesso di una servitù dipendente in modo diretto da cause naturali alle quali il proprietario del fondo servente sia tenuto per contratto a porre rimedio e non lo faccia - l'animus spoliandi o turbandi può essere ravvisato "a posteriori" nel fatto che il soggetto, anziché mostrarsi pronto a recedere dal proprio comportamento omissivo, dimostri di voler profittare, e in effetti profitti, della lesione subita dal possessore col mantenere immutato il nuovo stato di cose venutosi a creare, sempre che tale atteggiamento possa essere riferito alla situazione antecedente all'Esercizio dell'Azione possessoria. (V 4226/85, mass n 441730; (V 2107/84, mass n 434147; (V 5888/78, mass n 395707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)