Sez. U, Sentenza n. 2085 del 04/05/1989 (Rv. 462663 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In pendenza di reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'Estinzione del processo esecutivo, il ricorso per Cassazione, inammissibile come ricorso ordinario (in quanto detta ordinanza non è provvedimento definitivo e la sentenza che poi provveda sul reclamo è impugnabile con appello), è convertibile in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti, mettendo in discussione la sussistenza del potere giurisdizionale del predetto giudice. (V 2851/84, mass n 434894; (V 317/72, mass n 356181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)