Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 28/10/2020 Cc. (dep. 10/02/2021) Rv. 280973 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Preventivo invito al giudice ad astenersi - Riserva della decisione - Termine per la dichiarazione - Decorrenza - Presa di conoscenza della causa d’incompatibilità - Sopravvenuta decisione di rigetto dell’invito da parte del giudice - Rilevanza - Esclusione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)