Sez. U, Sentenza n. 36847 del 26/06/2014 Cc. (dep. 03/09/2014) Rv. 260095 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Invito ad astenersi formulato dalla parte - Dichiarazione di astensione del giudice - Rigetto della stessa - Termine per la formalizzazione della ricusazione - Decorrenza - Momento della conoscenza della decisione di rigetto - Necessità.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
I termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)