Sez. 1 - , Sentenza n. 1914 del 23/10/2020 Cc. (dep. 18/01/2021) Rv. 280300 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Invito ad astenersi formulato dalla parte - Riserva del giudice - Termine per la formalizzazione della ricusazione - Decorrenza - Momento della conoscenza della decisione di rigetto - Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia riservato di provvedere sull'invito della parte ad astenersi, rinviando il processo ad altra data, i termini per formalizzare l'istanza non decorrono fino a quando non sia nota la decisione del giudice, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata attendendo le determinazioni del magistrato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)