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Sez. L, Sentenza n. 8809 del 10/08/1995 (Rv. 493640 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Statuizione della Corte di Cassazione - Carattere esaustivo - Conseguenze - Declinatoria della competenza del giudice dichiarato competente, declaratoria della competenza da parte di un giudice diverso - Inammissibilità - Sopravvenienza di nuove norme sulla competenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493640-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La statuizione resa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza - che resta ferma malgrado la successiva estinzione del processo, conseguente alla mancata riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente (art. 310 cod. proc. civ.) - esaurisce la relativa questione sotto tutti i profili ipotizzabili (ancorché non esaminati "ex professo" dalla Corte); con la conseguenza che, come non è consentito al giudice dichiarato competente di declinare la propria competenza (neanche per profili diversi da quelli esaminati nella sentenza di regolamento), così non è consentito ad un giudice diverso da quello dichiarato competente, dinanzi al quale la causa sia reintrodotta "ex novo" dopo l'estinzione del processo, di riconoscersi competente, neanche alla stregua di normativa sopravvenuta (nella specie, legge n. 128 del 1982 in tema di rapporto di agenzia), tenuto conto, altresì, che l'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 353 del 1990), in forza del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto sussistente al momento della domanda, va coordinato con la richiamata disposizione speciale dell'art. 310 del medesimo codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)