Sez. L, Sentenza n. 1922 del 23/02/1998 (Rv. 512921 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Irrilevanza dei mutamenti della legge ai fini della (giurisdizione e) della competenza ex art. 5 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - Applicabilità di tale principio ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993 - Condizioni - Controversia soggetta al rito del lavoro - Coordinamento con le regole in tema di limiti temporali dell'eccezione - Conseguenze - Possibilità di rilievo d'ufficio o di proposizione dell'eccezione - Presupposto per l'operatività del principio ex art. 5 c.p.c. - Configurabilità - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 24 o 25 Cost. - Infondatezza - (Fattispecie concernente la competenza per territorio in controversia relativa a rapporto di agenzia).
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Il principio introdotto dall'art. 5 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353) applicabile ai giudizi pendenti all' 1 gennaio 1993, secondo cui ai fini della competenza, oltreché della giurisdizione, non rilevano i mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda va coordinato, nel rito del lavoro, con la disciplina delle eccezioni, sicché il suddetto principio in tanto può trovare applicazione ai giudizi pendenti e rilevare ai fini dell'individuazione del giudice competente in quanto la relativa questione possa essere ancora sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 428 cod. proc. civ., senza che le limitazioni alla proponibilità o al rilievo d'ufficio delle eccezioni previste da tale ultima disposizione diano luogo a sospetti di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 24 o 25 Cost. (Principio affermato in sede di regolamento di competenza proposto in controversia relativa a rapporto di agenzia, in relazione alla modifica della competenza per territorio introdotta dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n.128, di modifica dell'art. 413 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)