diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 38475 del 31/05/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 276761 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impedimento dovuto a serie ragioni di salute – Obbligo di nominare un sostituto processuale – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276761-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale qualora la situazione addotta a base della richiesta di rinvio del giudizio sia prevedibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio in un caso in cui l'impedimento a comparire, riguardante un professionista in precedenza sottoposto a intervento chirurgico per una patologia cardiaca, si era manifestato a distanza di alcuni giorni dall'operazione, ma in tempo utile alla nomina di un sostituto processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)