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Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267747 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impedimento dovuto a serie ragioni di salute - Obbligo di nominare un sostituto processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267747-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)