Sez. 5, Sentenza n. 48912 del 28/09/2016 Ud. (dep. 18/11/2016) Rv. 268166 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Legittimo impedimento - Contemporaneo impegno professionale del difensore - Possibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. - Volontà dell'assistito di avvalersi solo del legale di fiducia - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non costituisce ostacolo alla possibilità di conferire il mandato ad altro legale, l'indicazione dell'assistito di volersi avvalere solo del legale di fiducia e non di sostituti processuali, nè la sua mancata autorizzazione espressa alla nomina in sostituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la lettera dell'art. 102 cod. proc. pen. rimanda al patrono, e non al patrocinato, la competenza sulla nomina di un sostituto processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)