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Sez. U, Ordinanza n. 12111 del 17/05/2013 (Rv. 626179 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa all'applicazione di una penale al gestore del servizio di trasporto pubblico - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento - Riscossione della penale mediante detrazione dal corrispettivo di concessione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626179-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la controversia avente ad oggetto l'applicazione di una penale al gestore del trasporto pubblico da parte dell'amministrazione concedente, in conseguenza di un'assunta violazione delle disposizioni regolanti il servizio, atteso che la relativa imposizione, ancorché prevista in un atto qualificato "contratto", non costituisce espressione di una facoltà improntata ad un rapporto paritario, ma attiene all'esplicazione di specifici poteri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del medesimo servizio pubblico, equivalendo, in quanto tale, all'irrogazione di una vera e propria sanzione, senza che rilevi che la riscossione di detta penale sia operata dall'amministrazione mediante detrazione dal corrispettivo, trattandosi soltanto di una modalità attuativa della pretesa, e non di circostanza che collochi l'ente concedente nella posizione di creditore di prestazione insita in un vincolo sinallagmatico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)