Sez. U, Ordinanza n. 18192 del 29/07/2013 (Rv. 627258 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa all'inosservanza di obblighi nascenti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento - Clausola sulla competenza territoriale contenuta in tale accordo - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte di una società privata agli obblighi di un accordo di programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industriale, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un accordo da qualificarsi come integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ricomprende tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alla clausola sulla competenza territoriale contenuta in detto accordo, non potendo essa derogare alla giurisdizione circa gli effetti del menzionato accordo sostitutivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 10, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 07/03/2000 num. 20 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)