Sez. U, Ordinanza n. 1713 del 24/01/2013 (Rv. 624694 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa ad obblighi derivanti da convenzione accessoria a concessione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento - Art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effetto dell'art. 4, primo comma, Allegato 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da una convenzione stipulata tra un Comune o altro ente pubblico concedente ed un privato, volta a disciplinare il contenuto di una concessione (nella specie, concernente lo sfruttamento di sorgenti termali e la realizzazione dei relativi impianti ed accessori), trattandosi di causa inerente all'esecuzione di accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo concessorio, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2, del citato d.lgs., che individua tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)