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Sez. T, Ordinanza n. 11611 del 28/04/2026 (Rv. 678658-02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro - Aliquota proporzionale - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678658-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti all'imposta proporzionale nella misura dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, anche se relativi a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non operando, per tali pronunce di mero accertamento, il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la nota II all'art. 8 cit. limita, quale disposizione derogatoria e di stretta interpretazione, ai provvedimenti di condanna di cui alla lett. b) e al comma 1-bis. (Fattispecie relativa a sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ex art. 549 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis).

Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 40, Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)