Sez. 2, Sentenza n. 120 del 15/01/1974 (Rv. 367681 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA - SOMME DOVUTE PER SALARI, STIPENDI ED INDENNITA RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO - COMPENSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA - SOMME DOVUTE PER SALARI, STIPENDI ED INDENNITA RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO - COMPENSAZIONE - LIMITI.*
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di indennita relative al rapporto di lavoro o di impiego -comprese quelle dovute a causa di licenziamento - sono deducibili in compensazione soltanto nella misura di un quinto dell'intero importo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 11/12/1947 num. 1548
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)