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Sez. L, Sentenza n. 1532 del 04/04/1978 (Rv. 390911 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITA DI INVALIDITA, VECCHIAIA, TUBERCOLOSI E DISOCCUPAZIONE - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITA - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - TRATTENIMENTO DA PARTE DELL'INPS IN VIA DI COMPENSAZIONE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390911-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITA DI INVALIDITA, VECCHIAIA, TUBERCOLOSI E DISOCCUPAZIONE - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITA - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - TRATTENIMENTO DA PARTE DELL'INPS IN VIA DI COMPENSAZIONE - LEGITTIMITA - LIMITI.*

A norma dell'art 69 della legge n 153 del 1969, le pensioni, gli assegni e le indennita di invalidita, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione - spettanti in forza del RDL 1827 del 1935 e successive modificazioni, nonche dell'art 11 della legge n 1115 del 1968 - possono essere ceduti, sequestrati e pignorati per debiti verso l'INPS derivanti dalla percezione di prestazioni indebite, ovvero da omissioni contributive (escluse le somme dovute per interessi o sanzioni amministrative) col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro o pignoramento non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennita e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione. Entro questi limiti le dette prestazioni previdenziali possono altresi essere trattenute dall'INPS in via di compensazione. (V 120/74, mass n 367681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)