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Sez. 3, Sentenza n. 378 del 15/01/2002 (Rv. 551567 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Noleggio di cosa mobile - Utilizzazione discrezionale del conduttore senza ingerenza del locatore - Locazione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551567-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore, è disciplinato dalla normativa sulla locazione, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1590, secondo comma, cod. civ., in mancanza di descrizione si presume che la cosa sia stata locata in buono stato di manutenzione, e nel medesimo stato il conduttore ha l'obbligo di restituirla al locatore, ai sensi del primo comma della stessa norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)