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Sez. 3, Sentenza n. 7 del 06/01/1982 (Rv. 417685 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI COSA MOBILE - CONSEGUENZE - MESSA A DISPOSIZIONE DEL CONDUTTORE, DA PARTE DEL LOCATORE, DEI SUOI DIPENDENTI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA COSA CONCESSA IN LOCAZIONE - ATTIVITÀ DI COSTORO - INCIDENZA SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LOCATIO REI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417685-01

LOCAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI COSA MOBILE - CONSEGUENZE - MESSA A DISPOSIZIONE DEL CONDUTTORE, DA PARTE DEL LOCATORE, DEI SUOI DIPENDENTI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA COSA CONCESSA IN LOCAZIONE - ATTIVITÀ DI COSTORO - INCIDENZA SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LOCATIO REI - ESCLUSIONE.*

Mentre nel contratto di noleggio di cose mobili una parte, senza attribuire all'altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera propria od altrui, determinate attività in favore della controparte, sicché il rischio delle attività compiute con la cosa ricade sul noleggiante, nella cui sfera di disponibilità essa rimane, venendo usata senza alcuna ingerenza da parte del noleggiante; nel rapporto di locazione, invece, il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra nell'ambito della sua disponibilità e comporta la assunzione, da parte sua dei rischi inerenti all'utilizzazione di essa, con la conseguenza che, allorché il locatore, con l'attribuzione del godimento della cosa, mette a disposizione del conduttore l'attività dei suoi dipendenti per l'utilizzazione della cosa stessa - vengano questi assunti o meno dal conduttore con contratto autonomo o mediante cessione temporanea del contratto di lavoro in corso con il conduttore - costoro agiscono come preposti del conduttore, senza che tale circostanza faccia venire meno la natura di locatio rei, propria del rapporto. (Conf 544/79, mass nn 396663 e 396664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Navig. art. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)