Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 10/02/1999 (Rv. 523101 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Attribuzione al conduttore del godimento della cosa - Messa a disposizione dei propri dipendenti da parte del locatore per l'utilizzazione della cosa - Rischi inerenti all'utilizzazione della cosa - A carico del conduttore - Configurabilità.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di locazione quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra così nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa, con la conseguenza che, se con l'attribuzione del godimento della cosa il locatore mette a disposizione del conduttore l'attività di suoi dipendenti per l'utilizzazione della cosa stessa, costoro agiscono come preposti del conduttore, senza che tale circostanza faccia venir meno la natura di "locatio rei" propria del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)