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Sez. 4, Sentenza n. 491 del 26/01/2000 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215958 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Inosservanza - Nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare - Esclusione - Fattispecie: ordinanza consegnata dopo l'esecuzione.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215958-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

La inosservanza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 cod. proc. pen. non comporta, di per sè, la nullità dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, non essendo tale conseguenza, nel contesto del principio di tassatività delle nullità, espressamente prevista né derivandone violazioni del diritto di difesa, assicurato dall'interrogatorio di garanzia. (Fattispecie di inosservanza dell'obbligo di contestuale consegna all'indagato di copia dell'ordinanza, consegnata successivamente alla esecuzione del provvedimento restrittivo, in cui la Suprema Corte ha osservato che dalla violazione non scaturisce la perdita di efficacia della misura ma solo la necessità di provvedere alla materiale consegna dell'atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)