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Sez. 5, Sentenza n. 6760 del 17/01/2003 Cc. (dep. 12/02/2003) Rv. 224665 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Deposito in cancelleria degli atti prima dell'interrogatorio - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224665-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di misure cautelari, l'omessa osservanza del disposto dell'art. 293, comma 3, cod.proc. pen., così come modificato dall'art. 10 della legge n. 332 del 1995, è causa di nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1997, al difensore deve essere garantita, prima dell'interrogatorio dell'indagato, la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero ai fini di un'assistenza adeguata e informata e di una piena tutela delle sue ragioni attinenti alla libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)