Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010 (Rv. 611058 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Società semplice esercente l'attività di gestione immobiliare relativa alla locazione di immobili di proprietà - Assoggettabilità alla disciplina in materia di IVA - Condizioni - Sistematicità ed abitualità di detta attività - Necessità - Conseguenze - Risarcimento dei danni - Liquidazione - Detrazione delle somme pagate a titolo di IVA - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Anche l'attività di gestione immobiliare esercitata da una società semplice consistente nella locazione di immobili di proprietà deve essere considerata esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (con conseguente assoggettabilità alla disciplina in materia di IVA), se rimane accertato che tale attività sia stata realizzata con i caratteri della sistematicità e dell'abitualità. Ne consegue che correttamente il giudice di merito, nel liquidare il danno patito da siffatta società e consistito nei compensi erogati a terzi per il restauro degli immobili, non tiene conto di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa danneggiata può detrarre dal proprio debito d'imposta avente ad oggetto il versamento dell'IVA riscossa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)