Sez. 2, Sentenza n. 10430 del 30/07/2001 (Rv. 548634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di un immobile - Attività occasionale - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità ed abitualità dell'esercizio dell'impresa - Competenza del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
L'assoggettabilità ad IVA della cessione di un immobile anziché all'imposta proporzionale di registro va esclusa nel caso di attività occasionale, posto che, secondo la riformulazione dell'art.4 d.P.R. n. 633 del 1972, in virtù dell'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979, i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa richiesti da detta normativa esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale e, pertanto, non sono ravvisabili rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195. L'accertamento circa la cessione di un bene nell'esercizio abituale e professionale dell'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)