Sez. 5, Sentenza n. 31408 del 04/06/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229277 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Unica procedura concorsuale - Più fatti di bancarotta - Aggravante ex art. 219 comma secondo n. 1 Legge Fall. - Sussistenza - Procedure fallimentari distinte - Concorso di reati.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)