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Sez. 5, Sentenza n. 10423 del 22/05/2000 Ud. (dep. 02/10/2000) Rv. 218384 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Più fatti di bancarotta all'interno della medesima procedura concorsuale - Aggravante ex art 219, comma 2, n.1 LF - Visione unitaria del reato - Sussistenza - Distinte procedure fallimentari - Concorso dei reati - Disciplina sanzionatoria.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218384-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma 2., n.1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)