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Sez. 5, Sentenza n. 38810 del 04/07/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 235762 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti di bancarotta - Applicabilità della disciplina della continuazione - Esclusione - Integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, n. 1 L. fall.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235762-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.), è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 219, comma primo, n.1 L. fall., in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)