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Sez. U, Ordinanza n. 3508 del 07/03/2003 (Rv. 561350 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Criterio della cosiddetto prospettazione della domanda - Esclusione - "Petitum" sostanziale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561350-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La giurisdizione si determina sulla base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. Ne consegue che appartiene al giudice ordinario la controversia concernente l'assegnazione di un lavoratore dipendente della Regione alla locale Azienda forestale, trattandosi di atto di esercizio dei poteri direttivi del datore di lavoro attinente ad un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, nella specie successivo alla data del 30 giugno 1998 e quindi sottratto alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 2, Legge 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Legge 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 19/10/1992 num. 20 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)