Sez. L, Sentenza n. 12308 del 21/08/2003 (Rv. 566135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Ente gestore di opere di forestazione - Personale dipendente - Qualifiche e ed incarichi del personale di cantiere - Art. 26 legge r. (Calabria) n. 20 del 1992 - Deroga all'art. 2103 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
L'art. 26 legge r. (Calabria) n. 20 del 1992 (recante "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. Ecologia"), nel disporre che <<gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, dovranno essere conferiti dall'azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale>>, detta i criteri e le procedure di scelta per gli incarichi di capo squadra e di capo operaio, e pertanto non deroga (nè potrebbe farlo) alla tutela professionale disciplinata dall'art. 2103 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 19/10/1992 num. 20 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)