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Sez. U, Sentenza n. 192 del 10/05/2001 (Rv. 546547 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Caratteri - Organizzazioni sindacali - Titolarità di diritti di libertà e di attività - Sussistenza - Degradabilità ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali della P.A. - Insussistenza - Conseguenze - Doglianze del sindacato circa la lesione di prerogative in tema di trattative e di consultazioni - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Domanda di annullamento di atti amministrativi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546547-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE

La giurisdizione del giudice si determina in base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio. Consegue che, ove parte attrice (nella specie: un'associazione di primari ospedalieri) lamenti la lesione di proprie prerogative in tema di trattative e consultazioni preliminari all'adozione di provvedimenti aziendali di natura organizzativa (in tema di individuazione e conferimento di incarichi dirigenziali dell'area medica), la relativa controversia rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che la situazione giuridica avente rilevanza individuatrice della domanda si iscrive nell'ambito di protezione assicurata dall'ordinamento alle organizzazioni sindacali, titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali riservate alla p.a., senza che rilevi in contrario la circostanza che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte abbia esplicato un "petitum" formale consistente nell'annullamento del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)