Sez. 4, Sentenza n. 25523 del 10/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236990 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Circostanze su cui deve vertere l'esame - Fatto oggetto dell'imputazione - Omessa indicazione - Inutilizzabilità della testimonianza - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l'inutilizzabilità della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo d'imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (Fattispecie in tema di esame testimoniale degli operanti in ordine all'accertamento del tasso alcoolemico, specificamente indicato nel capo d'imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)