Sez. 3, Sentenza n. 41691 del 19/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005) Rv. 232369 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE | Indicazione delle circostanze - In caso di testimonianza sui fatti descritti nel capo di imputazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE
L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)